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Agevolazioni fiscali. Il Decreto Legge nr. 83/2012, denominato “Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia ed i trasporti“, successivamente prorogato dal Decreto Legge del 4 giugno 2013, ha portato la detrazione al 50% del costo sostenuto

1 giugno 2013

Agevolazioni fiscali, la detrazione Irpef. Il Decreto Legge nr. 83/2012, denominato “Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia ed i trasporti“, successivamente prorogato dal Decreto Legge del 4

Agevolazioni fiscali, la detrazione Irpef

L’installazione di un impianto di allarme a protezione della propria abitazione, ad uso privato, può usufruire di interessanti detrazioni fiscali: le agevolazioni introdotte inizialmente nel 1998, prorogate più volte nel corso degli anni successivi, sono infatti state rese definitive con il decreto legge nr. 201/2011 (art. 4).
L’agevolazione fiscale si riferisce in linea generale alle opere di ristrutturazione della propria abitazione, comprendendo nello specifico gli “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, tra cui appunto rientra l’acquisto e l’installazione di un impianto antifurto per la propria casa, oltre ad una serie di misure aggiuntive sempre orientate alla sicurezza, come ad esempio recinzioni murarie, grate alle finestre, porte blindate, ecc. Non sono invece compresi nell’agevolazione eventuali contratti speciali effettuati con gli istituti di vigilanza.
L’importo della detrazione per questa tipologia di intervento, per gli interventi effettuati fino al 26 Giugno 2012, è pari al 36% del costo sostenuto, fino ad una spesa massima dell’intervento pari a 48.000 euro. Il Decreto Legge nr. 83/2012, denominato “Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia ed i trasporti“, successivamente prorogato dal Decreto Legge del 4 giugno 2013, ha portato la detrazione al 50% del costo sostenuto, alzando anche il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fino a 96.000 euro. Tale maggiorazione si applica per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2013.
Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011 da contribuenti di età pari o superiore a 75 anni di età la detrazione viene ripartita in 5 anni, se invece l’età del richiedente è pari o superiore agli 80 anni la ripartizione scenderà a 3 anni.
Per tutti gli interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2012, indipendentemente dalla fascia di età, la detrazione fiscale sarà invece ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Possono usufruire dell’agevolazione tutti i proprietari o nudi proprietari, gli usufruttuari, i locatari o anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento, a patto che vengano intestati a lui sia i bonifici che le relative fatture di spesa. A partire dal 13 maggio 2011 la procedura di richiesta, per chi intende usufruire delle agevolazioni, si è decisamente semplificata: non è più necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate né la data di inizio lavori né il costo della manodopera come voce separata in fattura. Per maggiori informazioni e dettagli sulle procedure è possibile consultare l’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure la seguente guida: Ristrutturazioni Edilizie – Le agevolazioni fiscali (aggiornata a Maggio 2013).

Iva agevolata al 10%

Oltre alla detrazione irpef sopra citata è inoltre presente un’interessante agevolazione legata all’IVA, è infatti possibile richiedere all’installatore dell’impianto antifurto l’applicazione di un’aliquota iva ridotta al 10% (anziché l’aliquota ordinaria del 21%) su una parte dei “beni significativi” utilizzati per la realizzazione del sistema di allarme. Per chiarire il calcolo, nella guida “Ristrutturazioni Edilizie – Le agevolazioni fiscali” redatta dall’Agenzia delle Entrate, è presente un esempio: Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: per prestazione lavorativa 4.000 euro;costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.

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